Secondo consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 2 agosto 2012, n. 4422; sez. I, 19 aprile 2012, n. 5641/10; sez. V 21 marzo 2012, n. 1599), e recentemente approfonditi dall’analisi sviluppata dall’Adunanza plenaria (3 febbraio 2014, n. 8):
a) il veicolo per l’espressione dei giudizi formulati dagli organi di gara è il verbale che deve accompagnare le relative operazioni; il verbale è redatto in via ordinaria per ogni adunanza dell’organo collegiale ed ha funzione ricognitiva e documentale delle operazioni compiute e delle deliberazioni assunte; l’art. 78 del codice dei contratti pubblici elenca gli elementi informativi essenziali e minimali da cui deve essere assistito il verbale (fra i quali non risulta quello della contestuale redazione del verbale rispetto alla seduta di gara), rinviando agli ordinamenti di settore per ulteriori eventuali prescrizioni redazionali;
b) la commissione (ove non sia diversamente disposto) può legittimamente procedere alla redazione del verbale dopo l’effettuazione di più sedute (o addirittura di tutte le sedute);
c) a tutela della genuinità del verbale, la verbalizzazione «differita» deve comunque intervenire entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi; ne consegue che, se l’intervallo temporale è breve, non può dedursi l’illegittimità ex se della procedura concorsuale, per la verbalizzazione postuma, ove manchi l’allegazione e la prova rigorosa, da parte del ricorrente, di specifici elementi di fatto che inducano a ritenere sussistente la manipolazione della effettiva volontà espressa dall’organo collegiale nella deliberazione;
d) al contrario, in presenza di un notevole divario temporale fra operazioni di gara e verbalizzazione delle medesime, la procedura risulterà viziata, salvo che non siano fornite adeguate garanzie da parte del seggio di gara; in tale ultimo caso, infatti, anche il decorso di un ampio lasso di tempo non attinge la legittimità delle operazioni di gara perché resta esclusa la sussistenza di manipolazioni delle medesime.
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato sez. V con sentenza 23 ottobre 2014 n. 5253 |