E' legittimo, in quanto non illogico e non irragionevole, un criterio avente l'effetto, nella gara da svolgere con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di privilegiare il profilo tecnico qualitativo e di non attribuire il punteggio maggiore all’offerta che presenti l’indicazione del minor tempo di effettuazione dei lavori, potendo privilegiare la previsione dell’esecuzione degli stessi in un tempo realisticamente congruo, invece di quella dell’esecuzione in un tempo inverosimilmente ridotto, non attribuendo punteggi aggiuntivi alle riduzioni superiori alla media delle riduzioni del tempo contrattuale (Consiglio di Stato sez. V 29 ottobre 2014 n. 5375).
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