Ai sensi dell’articolo 86-comma 3-bis, del Codice, “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
L'articolo 87 del Codice dispone, al comma 4, che “nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla luce di quanto disposto dalle norme sopra riportate, per gli appalti di lavori le stazioni appaltanti sono tenute a verificare gli oneri per la sicurezza nella sola fase di verifica dell'anomalia dell'offerta.
Non è, pertanto, necessario indicare nell'offerta i costi per la sicurezza aziendale (Consiglio di Stato sez. VI 18 luglio 2014 n. 3864 che richiama, da ultimo, Consiglio di Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3056). |