Consiglio di Stato: l’eccezionalità della procedura negoziata


Le condizioni poste dalla normativa per procedere alla procedura negoziata senza gara impongono che tale scelta non può non essere suffragata da un'adeguata motivazione in relazione proprio ai parametri di legge, posto che quelle previsioni, per la loro eccezionalità, non possono che essere sottoposte a stretta e rigorosa interpretazione anche per evitare agevoli "elusioni" (Consiglio di Stato sez. II 10 luglio 2014 n. 3534 che richiama Consiglio di Stato sez. III nn. 2404/2011, 26/2013 e 828/2014).