Consiglio di Stato: stop alle imprese extracomunitarie


Il Consiglio di Stato (sez. III 10 luglio 2014 n. 3538) riforma la recente sentenza resa dal TAR Friuli Vezia Giulia in tema di partecipazione alle gare di appalto delle imprese extracomunitarie. Osservano i giudici di palazzo Spada come il TAR in primo grado abbia sostenuto che l'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 ("Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia") - che ha recepito il G.P.A. (Accordo sugli appalti pubblici) del 1994 (allegato all'accordo istitutivo del W.T.O., sottoscritto dagli U.S.A. e dall'U.E. nel 1994) e quindi la Nota generale apposta dall'U.E.e le successive direttive europee - che subordina la partecipazione agli appalti al principio della qualificata "reciprocità", non è applicabile al caso di specie ai fini della partecipazione di Alfa alla gara.

 

Invero quella norma avrebbe riguardo solo agli appalti di lavori pubblici e non anche alle forniture e ai servizi, come invece affermato da più pronunce di merito e del Consiglio di Stato (sez. III n. 1973/2014) e dall'Autorità, e ciò in sintonia con il principio di apertura massima alla concorrenza.

 

Nella pronuncia in esame non è condivisa quindi la posizione del giudice di primo grado, ritenendo il Collegio che l'art. 47 del Codice, per la sua collocazione e per aver recepito le ridette disposizioni internazionali ed europee anche riguardo alle forniture e ai servizi, si debba applicare pure nella fattispecie con le limitazioni, generali e speciali, in tema di reciprocità poste in quella sede.