L'inosservanza del termine previsto dall'art. 11, comma 10, del Codice per la stipulazione del contratto non costituisce causa di invalidità dell'aggiudicazione stessa.
Lo afferma il TAR Umbria (sez. I 2 agosto 2014 n. 427), il quale rammenta che la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'inosservanza della clausola dello stand still non incide sul procedimento di gara, potendo tale circostanza avere effetti sul contratto ed eventualmente rilevare ai fini della valutazione della responsabilità, anche risarcitoria, mentre non ha autonomo rilievo invalidante sull'aggiudicazione (tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9 aprile 2014, n. 2031; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 25 giugno 2013, n. 610; 18 aprile 2013, n. 363; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942).
Osservano i giudici perugini che ciò trova conferma anche nell'ermeneusi della previsione dell'art. 121, lett. c), del cod. proc. amm., alla cui stregua il giudice che annulla l'aggiudicazione dichiara l'inefficacia del contratto solo laddove il mancato rispetto dell'art. 11, comma 10, abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione si aggiunga ai vizi propri dell'aggiudicazione, diminuendo le possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita; resta peraltro ferma l'applicazione delle sanzioni (alternative) previste dall'art. 123 del cod. proc. amm.. |