INPS: DURC - Verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare

Si segnala la nota dell’INPS del 2 settembre 2014 n. 6756, avente ad oggetto la questione del DURC rilasciato per la verifica dell’autodichiarazione.

Osserva l’Istituto che una recente sentenza del TAR Veneto in tema di Durc rilasciato per la verifica di autodichiarazione, in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall’Amministrazione nella richiesta, ha preso posizione in ordine al momento in cui può ritenersi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

In particolare, il TAR Veneto ha ritenuto che l’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel disciplinare il preavviso di accertamento negativo - già previsto dal D.M. 24 ottobre 2007 - abbia inteso generalizzare l’obbligo per gli Enti preposti al rilascio del Durc di attivazione del procedimento di regolarizzazione – tramite  il preavviso di accertamento negativo – prima dell’emissione di tutte le tipologie di Durc.

 

Il predetto Tribunale ha concluso definendo che la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.

 

Sui profili fin qui delineati, si è pronunciato il Ministero del Lavoro  che, appositamente interessato al riguardo, con nota del 19/08/2014 prot. 37/0014591/MA007.A001 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha tuttavia chiarito che, in assenza di un “più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto”, effettuando “una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione”.

 

Il predetto Dicastero ha concluso precisando che “nuove modalità procedurali potranno essere adottate a seguito dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014 convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78” in fase di definizione.

 

In relazione a tali precisazioni, i Durc per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.

 

Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.

 

Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. L’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, ha disposto che in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva.

 

Con la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014, sono state fornite le indicazioni cui attenersi nella definizione dei Durc richiesti in applicazione della citata norma.