Lo strumento fax è idoneo a realizzare l'effetto di conoscenza legale del provvedimento di aggiudicazione se la società destinataria di tale comunicazione ha previamente autorizzato, nella propria istanza di partecipazione, la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni inerenti alla gara anche mediante l'utilizzo del fax, così come disposto dall'art. 79, comma 5 bis del Codice (TAR Toscana sez. I 1 settembre 2014 n. 1409 che richiama il precedente del TAR Umbria, 4 aprile 2013, n. 217).
Il caso non ricorre laddove non vi è agli atti la prova che l'utilizzo del telefax sia stato espressamente autorizzato dal concorrente con indicazione del numero di fax del destinatario in sede di candidatura o di offerta, come previsto dalla norma appena citata, per il perfezionamento della comunicazione e per il conseguente decorso del termine d'impugnazione. |