In tema di accesso agli atti di gara, il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 13 del Codice esclude l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione posta a corredo dell'offerta selezionata, ove l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato che sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio.
Lo afferma il TAR Toscana (sez. I 1/9/2014 n. 1410), richiamando alcune precedenti pronunce del consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 luglio 2010 n. 5062; 19 ottobre 2009, n. 6393).
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