TAR Piemonte: PEF e concessione di servizi


Si segnala una pronuncia del TAR Piemonte (sez. I 1 agosto 2014 n. 1391) di indubbio rilievo in tema di Piano economico finanziario e concessioni di servizi.

 

Nella fattispecie si contestava "la legge di gara nella parte in cui non ha imposto la prestazione di un PEF, quale obbligatorio allegato all'offerta. Sul punto si invoca l'articolo 143 co. 7 del d.lgs. n. 163/2006, dettato per le concessioni di lavori, e dichiarato, dall'art. 30 co. 7 d.lgs. n. 163/2006, applicabile anche alle concessioni di servizi "in quanto compatibile".

 

Per il Tribunale piemontese sono evidenti le diverse esigenze di comprovare la sostenibilità di un'opera da realizzare a rischio del concessionario rispetto a quelle di sostenere una ordinaria gestione di servizi, a fronte di parametri sostanzialmente già dati e stabiliti.

 

Per l'espressa esclusione di un necessario obbligo di allegazione del PEF all'offerta di concessione di servizi di illuminazione votivi di cimiteri, il medesimo Tribunale rinvia al precedente del Consiglio di Stato (sez. V, n. 1600/2008), relativo ad in una vertenza in cui era parte la ricorrente. In quel caso era stato affermato che l'estensione alle concessioni di servizi delle disposizioni del citato art. 30, comma 7, del codice dei contratti è prevista solo se "compatibile", ossia ove la concessione – diversamente da quella in esame - importi consistenti investimenti soggetti ad ammortamento, tali da richiedere la verifica dell'equilibrio economico-finanziario di base e consentire l'eventuale modifica del piano stesso nel corso della concessione per effetto del mutamento di determinate condizioni.