Consiglio di Stato: quando non è ammessa la “fuga” della mandante …


In linea generale non è vietato il recesso di una o più imprese dal Raggruppamento di cui fanno parte, nel caso in cui quelle restanti risultino autonomamente titolari dei requisiti di partecipazione e di qualificazione.

 

Tuttavia, è impedito detto recesso allorché, in considerazione della tipologia e specificità della procedura di gara, tutte le professionalità dei titolari dell'offerta risultano componenti essenziali della stessa, con conseguente diversità dell'offerta in caso di recesso di uno di essi.

 

In buona sostanza, nel caso sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, il recesso di uno dei componenti del raggruppamento rendeva l’offerta, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, diversa da quella valutata e soppesata dalla Commissione nell'attribuzione del punteggio finale (Consiglio di Stato sez. V 7 agosto 2014 n. 4216).