Consiglio di Stato: per quanto di mia conoscenza …


E’ irrilevante l'apposizione, nelle dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 relative a terzi, della precisazione "per quanto a propria conoscenza", in quanto tale dizione risulta aderente al dato normativo contenuto nell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a cui rimanda l'art. 38, il quale dispone che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza".

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. III 28 agosto 2014 n. 4430), il quale rileva inoltre che siffatta precisazione non può considerarsi alla stregua di una esclusione di responsabilità del dichiarante, che nel rendere la dichiarazione si assume le conseguenze ad essa riconnesse, ma di un semplice richiamo al dato normativo (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 aprile 2013 n. 1894).

 

Osserva inoltre il Collegio come recentemente la giurisprudenza abbia avuto modo di precisare che il dichiarante non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali non ha potuto produrre le dichiarazioni dei diretti interessati, con la conseguenza che l'eventuale omissione di siffatta indicazione non può costituire causa di esclusione dalla gara, ben potendo invece la stazione appaltante, a fronte di una compiuta identificazione di tali soggetti, procedere essa stessa alle opportune verifiche, anche attraverso il casellario giudiziale e altri archivi pubblici ai quali essa ha accesso, diversamente dal dichiarante (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 luglio 2014 n. 3325).