Si segnala un’interessante posizione del Consiglio di Stato (sez. III 8 settembre 2014 n. 4543) in ordine alle conseguenze correlate alla mancata presentazione della dichiarazione concernente la sussistenza di precedenti condanne da parte di uno dei soggetti tenuti a produrla ai sensi dell’articolo 38.
Si legge nella sentenza che l’omessa dichiarazione circa la concreta sussistenza delle precedenti condanne è suscettibile di essere sanzionato con l'esclusione dalla gara in presenza di un obbligo imposto dal bando (crf. Consiglio di Stato III, n. 507/2014), ovvero, in assenza di tale obbligo, "l'esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali" (cfr. Adunanza Plenaria n. 21/2012).
Né in tali casi è possibile il ricorso al cd. soccorso istruttorio, che è volto a chiarire e completare dichiarazioni, certificati o documenti comunque già esistenti, a rettificare errori materiali o refusi, ma non certo a consentire integrazioni o modifiche della domanda (cfr. anche cit. Adunanza Plenaria n. 9/2014).
Nella fattispecie la dichiarazione era stata infatti del tutto omessa e non poteva quindi essere sanata o regolarizzata o integrata in concreto con una produzione ex novo.
In sostanza il "soccorso istruttorio" sovviene quando la P.A. ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati comunque forniti anche parzialmente e non invece quando non c'è alcunché su cui intervenire ab initio e quindi in presenza di dati per nulla conosciuti perché omessi.
Per completezza, il Collegio conferma l’inconsistenza delle argomentazioni spese in ordine alla rilevanza o meno del reato ai fini dell'obbligo dichiarativo, proprio perché si tratta di dichiarazione/prescrizione essenziale che prescinde, per quanto detto, da "filtri"della Stazione appellante, perché attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la Stazione stessa, né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all'Amministrazione la valutazione circa la gravità o meno del reato, che può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova e, quindi, l'incidenza sulla moralità professionale, e non di certo al concorrente, che non può quindi operare alcun proprio "filtro" in sede di domanda di partecipazione e quindi di dichiarazione in proposito (cfr., fra le altre, III, n. 2289/2014; V, n. 1378/2013). |