Come chiarito dall'Adunzanza Plenaria con la decisione 16 ottobre 2013 n. 23, il procuratore speciale "finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama" l'art. 38, primo comma, del D.Lgs. n. 163 del 2006, quando sia munito "di poteri decisionali di peculiare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori", poiché in tale caso "da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639, comma primo, c.c. e, d'altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti".
In altri termini, il procuratore deve rendere le dichiarazioni di cui trattasi allorquando, sulla base dei poteri concretamente conferitigli, possa impegnare la volontà della società al pari di un amministratore della stessa (Consiglio di Stato sez. V 28 luglio 2014 n. 3998) |