Dallo scorso 1° Gennaio è entrato in vigore il meccanismo del c.d.“split payment” il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'economia.
È quanto previsto dalla lettera b) dell’articolo 1 comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17–ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”.
Il novellato articolo 17–ter, comma 1 del D.P.R. 633/1972 fa riferimento alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.
Da stabilire se l’elencazione effettuata della norma sia tassativa o sia invece possibile effettuare l’estensione per analogia ad altri enti pubblici.
Analogamente a quanto previsto per la normativa sulla esigibilità differita, ex art. 6, comma 5, D.P.R. 633/1972, l’elenco previsto dalla norma non sarebbe estendibile per analogia ad altri enti pubblici, salvo che il decreto del ministro dell'economia, per pure esigenze di gettito, non effettui un’interpretazione estensiva della norma.
Nel comunicato stampa del MEF n. 7 del 9 gennaio 2015 (che anticipa il decreto attuativo attualmente in fase di definizione) viene chiarito che lo split payment si applica alle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA.
Si conferma dunque la rigorosa lettura della norma che assoggetta allo split payment tutti gli acquisti effettuati dalla P.A., sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, ad eccezione di quelli per i quali l’ente è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge.
Sono invece esclusi, ai sensi del comma 2 dell’art. 17- ter, D.P.R. 633/1972, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. |