Nella già richiamata pronuncia del TAR Piemonte (sez. I 9 gennaio 2015 n. 23) è affrontata anche la questione circa la portata della c.d. “clausola sociale”.
I giudici sabaudi evidenziano che è stato affermato in giurisprudenza (cfr. TAR Lazio III n. 2848/2011 e n 9570/2011) che “Il mantenimento dei livelli occupazionali in atto, con l’assunzione di tutti i dipendenti in servizio presuppone dunque, come suo primo e fondamentale presupposto, che l’impresa subentrante impieghi nel servizio un organico pari o superiore a quello dell’impresa uscente”; sempre in giurisprudenza (cfr. CdS, V, n. 3850/2009) è stato infatti chiarito che “la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante”.
Va inoltre ricordato che anche nell’ipotesi in cui vi fosse stato l’obbligo di riassunzione, tuttavia, “la clausola sociale va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.
I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali” (Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3850 del 2009). |