TAR Veneto: se l’indicazione degli oneri di sicurezza non è richiesta


Il TAR Veneto (sez. I 9 gennaio 2015 n. 10) torna sulla questione dell’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza.

 

Si legge nella pronuncia che il TAR Veneto ha già avuto modo di precisare – mutando un proprio precedente orientamento – che ove la legge di gara non lo richieda espressamente, l’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non comporta di per sé l’esclusione dalla gara, ma assume rilievo ai soli fini dell’accertamento delle congruità del prezzo offerto.

 

E’ stato, infatti, osservato (TAR Veneto sez. I , 6 ottobre 2014, n. 1262) che “Non disconosce, il Collegio, il proprio orientamento giurisprudenziale per il quale in tema di procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto, come nel caso di specie, l’affidamento di servizi o forniture, le imprese partecipanti devono includere nella propria offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante) sia gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o da rischio specifico (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 8 agosto 2013, n. 1050). Tuttavia, non può essere ignorato che detto orientamento è stato progressivamente superato dal diverso indirizzo, al quale, dunque, il Collegio ritiene di dover aderire, secondo cui laddove la lex specialis non lo richieda espressamente, l’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non comporta di per sé l’esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell’accertamento di anomalia del prezzo offerto, per valutarne la congruità rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 aprile 2014, n. 4073; T.A.R. Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. St., sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030). E ciò in quanto l’imprescindibile momento di valutazione dei suddetti oneri aziendali non viene meno, ma è soltanto posticipato, per mera scelta della stazione appaltante, nell’ambito del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso (cfr., Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2013, n. 4070).”(negli stessi termini, questa stessa Sezione 11 novembre 2014, n. 1379; vedasi anche, nello stesso senso, tra le altre, TAR Lazio, Roma, sez. 3T, 2 febbraio 2014, n. 1314).

 

Nel caso in esame, né il bando di gara, né il disciplinare richiedevano espressamente di indicare nell’offerta, a pena di esclusione, i costi di sicurezza aziendali; diversamente, il disciplinare richiedeva unicamente di produrre una dichiarazione relativa all’adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla vigente normativa e di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto, previsione che pare più coerente con lo stesso art. 87, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale non dispone l’esclusione dalla gara, ma impone un criterio da eseguire per la valutazione della congruità dell’offerta (in tal senso cfr. TAR Lazio, Roma, n. 1314/2014 cit.).