L’art. 26 del d.l.vo 2008 n. 81 prevede espressamente che il committente debba promuovere la cooperazione e il coordinamento con l’appaltatore al fine di prevenire e rimuovere i fattori di rischio da interferenza elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi indicati.
Il comma 3 ter del citato art. 26 precisa, con una previsione espressiva di un principio generale estendibile al di là dell’espresso ambito cui è riferita, che il DUVRI è suscettibile di adattamenti e integrazione in sede di esecuzione del contratto.
Si tratta di una previsione che rispecchia la ratio e le finalità del DUVRI che è diretto a contenere concreti fattori di rischio, sicché il suo contenuto previsionale deve essere adattato ai rischi specifici da interferenza che effettivamente si profilano in sede di esecuzione.
Insomma, il DUVRI una volta adottato resta modificabile tanto dalla stazione appaltante, quanto per effetto del coordinamento tra appaltatore e committente in sede esecutiva.
Tale variabilità del DUVRI non altera la concorrenza tra gli operatori interessati all’aggiudicazione, in quanto i costi per la sicurezza da interferenza, definiti dagli atti di indizione della gara, non vengono modificati, essendo la proiezione economica dell’analisi preventiva compiuta dalla stazione appaltante, tanto che non entrano nel contenuto proprio dell’offerta e non sono suscettibili di ribasso, anche se, trattandosi di costi da sostenere, devono essere evidentemente tenuti in considerazione da ciascun concorrente in sede di predisposizione dell’offerta complessiva (TAR Lombardia Milano sez. IV 9 gennaio 2015 n. 32). |