TAR Puglia: libertà nella scelta della formula per la valutazione dell’offerta


La sentenza dianzi richiamata (TAR Puglia Bari sez. I 8 gennaio 2015 n. 14) affronta anche la questione della formula matematica da utilizzare ai fini della valutazione dell’offerta economica. Si legge nella sentenza che, secondo consolidata giurisprudenza, “Nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché nella individuazione delle formule matematiche” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giungo 2013, n. 3239). 

 

Ed ancora Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1537 ha evidenziato che “Il legislatore rimette alla stazione appaltante la facoltà di determinare i criteri di valutazione delle offerte, precisando che questi vanno prefissati nella lex specialis e ciò al fine di consentire a tutti i partecipanti alla procedura di aver sin dall’inizio contezza di tutti gli elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in ultima analisi sull’aggiudicazione” e che “La relativa determinazione in quanto basata su valutazioni discrezionali sfugge all’esame del giudice amministrativa qualora non risulti manifestamente illogica e sia garantita la trasparenza e la par condicio ai concorrenti e i parametri di calcolo possano essere declinati secondo una valutazione a priori”.

 

Dunque, osserva il TAR Puglia, secondo le indicazioni provenienti dal Consiglio di Stato, l’Amministrazione, in sede di lex specialis, individua sulla scorta di “valutazioni discrezionali” i “parametri di calcolo” dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i quali sono sostanzialmente sottratti al sindacato giurisdizionale salvo vizi macroscopici.