Si segnala una pronuncia del Consiglio di Stato in ordine alla decorrenza del termine per la presentazione di ricorsi in materia di procedure di gara.
Si legge nella sentenza che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010, "per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo (nella specie, il provvedimento di aggiudicazione definitiva) il ricorso ed i motivi aggiunti, anche contro atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006"; ciò nonostante, ricordano i giudici di legittimità, la richiamata norma prevede, al comma 5-bis, che "la comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lett. c)...; l'onere può essere assolto, nei casi di cui al comma 5, lett. a) e b) e b) bis, mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5 lett. b) ter, mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata...", aggiungendo (comma 5-quater) che l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia.
Dall'analisi complessiva delle disposizioni ora esposte, si evince il principio generale secondo cui, in caso di comunicazione incompleta, bisogna aver riguardo, ai fini della decorrenza del citato termine, alla conoscenza, comunque acquisita, degli elementi oggetto della comunicazione dell'articolo 79 (Consiglio di Stato sez. III gennaio 2015 n. 25 che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1250). |