TAR Lazio: il grave errore professionale va sempre dichiarato


Come ancora recentemente e condivisibilmente osservato del resto dalla giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. III, citata decisione del 2014 n. 2289 e TAR Bologna n. 1041 del 30.10.2014), l’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 (cui fa del resto riferimento anche la lex specialis della gara in contestazione) impone, a pena di esclusione, la dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti e richiede che a detta dichiarazione in ogni caso l’offerente provveda, per spettare all’Amministrazione la valutazione, caso per caso, della gravità dell’errore professionale, con esclusione di qualsiasi “filtro” del concorrente in sede di domanda di partecipazione. Lo afferma il TAR Lazio (Roma sez. II bis 16 gennaio 2015 n. 690).