L’articolo 6 della Legge n. 537/93 detta una disciplina speciale circa il riconoscimento della revisione dei prezzi nei contratti stipulati dalla P.A.
Trattasi di una previsione che prevale su quella generale di cui all’art. 1664 c.c. - attribuendo direttamente alle imprese il diritto alla revisione dei prezzi - ha natura imperativa e si impone, come contenuto integrativo ope legis, nelle pattuizioni private, modificando e sostituendo la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo introdotto dall’art. 1339 c.c.
La sua finalità primaria, infatti, è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte.
Ne consegue che le pattuizioni negoziali contrastanti con tale disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità ex art. 1419 c.c., ma sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina imperativa di legge.
Lo afferma il Consiglio di Stato, Sez. V, 21 luglio 2015 n. 3594, che richiama i precedenti della medesima sezione del 28 agosto 2008, n. 3994 e 9 giugno 2008, n. 2786. |