TAR Lazio: la legge non impone di separare le parti dell’offerta tecnica


In mancanza di un puntuale riferimento normativo riferibile all’adempimento prescritto  dal disciplinare di gara relativo a separazione tra diverse componenti dell’offerta tecnica, non è possibile sussumere l’onere in esame in alcuna delle ipotesi generali di esclusione previste dall’art. 46 comma 1 bis d. lgs. n. 163/2006 (TAR Lazio Roma sez. III ter 10 giugno 2015 n. 8142).