La mancata apposizione della sigla e sottoscrizione del cronoprogramma – in contrasto con la chiara previsione della lex specialis che sanziona con l’esclusione tali omissioni – non può essere ritenuta una mera irregolarità, stante la funzione della sottoscrizione dell'offerta di gara - e quindi anche di una parte di essa, il cronoprogramma, ritenuta, nel caso di specie, di particolare interesse dall’amministrazione - che "si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento” e “serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta (Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2011 n. 528; 7 novembre 2008 n. 5547).Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico”.
La sottoscrizione da parte di tutti i componenti dell’ATI, quindi, avrebbe avuto la funzione di affermare l’impegno di effettuare la prestazione oggetto dell’eventuale affidamento secondo la tempistica del prodotto cronoprogramma, in tale modo avallando la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa.
Lo afferma il TAR Lombardia (Milano sez. I 4 agosto 2015 n. 1884) richiamando alcune precedenti pronunce sul tema (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5749; id., sez. V, 20 maggio 2008, n. 2380; id., sez. V, 17 dicembre 2008, n. 6292; id., sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3250). |