TAR Lombardia: se l’offerta non è conveniente …


La stazione appaltante ha il potere di non procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui l’offerta dell’aggiudicataria provvisoria risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, dovendosi valorizzare a tali fini il disposto di cui all’art. 81, comma 3 del codice dei contratti pubblici.

 

Se è vero infatti che detta norma attribuisce, letteralmente, tale potere soltanto per il caso in cui tutte le offerte non siano convenienti o idonee, è altresì vero che i principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa devono consentire un’interpretazione della disposizione in esame che ne salvi l’applicabilità anche quando solo alcune delle offerte (nella specie, quella dell’aggiudicataria provvisoria) non sia idonea o conveniente.

 

Tale potere resta immutato anche laddove non siano stati espressamente previsti nella lex specialis di gara criteri specifici di valutazione della convenienza/idoneità dell’offerta, in quanto per consolidato orientamento giurisprudenziale le norme attributive di facoltà o di obblighi contenute nella disciplina degli appalti pubblici integrano i singoli bandi di gara e sono da considerarsi, per tale motivo, conoscibili a priori dai concorrenti alla procedura pubblica (TAR Lombardia Milano sez. I 23 luglio 2015 n. 1802)..