TAR Marche: i termini per l’accesso


La previsione ex art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, per come interpretata, in modo ormai consolidato, dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria (cfr. tra le altre Consiglio di Stato nn. 790/2013, 4432/2014, 5497/2014 e 2274/2015; TAR Umbria, n. 448/2014, nonché la sentenza della Corte di Giustizia CE 8 maggio 2014, in causa C-161/13), attribuisce un ben preciso onere al concorrente non aggiudicatario di effettuare l’accesso agli atti entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di aggiudicazione o del provvedimento di esclusione. In effetti, tenuto conto della filosofia di fondo che permea di sé il contenzioso in materia di appalti pubblici e della speciale disciplina del diritto di accesso in subiecta materia, si deve ritenere che l’accesso agli atti di gara va esercitato entro i dieci giorni previsti dall’art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non potendosi consentire una dilatazione sine die del termine di impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione delle pubbliche commesse. La giurisprudenza nazionale, in ciò confortata dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, afferma poi che una dilatazione del termine di impugnazione può essere ammessa solo quando la stazione appaltante ritarda l’ostensione degli atti, ma sempre che l’accesso sia stato esercitato entro i 10 giorni previsti dall’art. 79.

 

Nella specie la stazione appaltante ha evaso la richiesta di accesso in tempi brevissimi e, dunque, non si versa nell’ipotesi presa in considerazione dal giudice comunitario. Ma per la verità il principio in commento (sul quale si veda, ex multis, la citata sentenza del TAR Umbria n. 448/2014) è applicabile anche al contenzioso “ordinario”, non potendosi consentire che il diritto di accesso sia utilizzato strumentalmente per ritardare la decorrenza del termine decadenziale.

 

E’ la posizione espressa dal TAR Marche (sez. I 5 giugno 2015 n. 472).