TAR Liguria: subappalto … sempre più necessario
Altro mattoncino giurisprudenziale in tema di subappalto necessario.
Si tratta della sentenza della sezione II del TAR Liguria 5 giugno 2015 n. 546, secondo la quale, per consolidata giurisprudenza, la previsione di cui all’art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere intesa nel senso che la dichiarazione ivi prevista può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore e la dimostrazione del possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (così Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2015, n. 676; nello stesso senso id., 25 febbraio 2015, n. 944; id., 23 febbraio 2015, n. 846; id., III, 26 novembre 2014, n. 5856). |