In disparte la dubbia applicabilità dell’art. 134 d.lgs. 163/06 (che disciplina la facoltà dell’amministrazione di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo delle opere non eseguite), dettata per gli appalti di lavori, agli appalti di servizi, la clausola di capitolato che configuri un’ipotesi di condizione risolutiva espressa, come fatto palese dal richiamo all’art. 1353 c.c. contenuto nel testo della clausola, non determina il venir meno del rapporto contrattuale per effetto di una nuova valutazione dell’interesse pubblico, secondo il paradigma dell’art. 134 d.lgs. 163/06, ma al verificarsi di un evento futuro ed incerto preventivamente individuato.
Ciò esclude la sussistenza di quelle esigenze di tutela che sono alla base della previsione di cui all’art. 134 d.lgs. 163/06.
Lo afferma il TAR Liguria sez. II con sentenza 27 agosto 2015 n. 727. |