Si segnala una pronuncia del TAR Sicilia (Catania sez. I 30 giugno 2015 n. 1840) in tema di subappalto necessario che, in attesa della pronuncia dell’Adunanza Plenaria, può costituire un precedente interessante.
Si legge nella sentenza che, con la recentissima Ordinanza n. 2707/2015, la IV^ Sezione del Consiglio di Stato – prendendo atto delle diverse posizioni esistenti nella giurisprudenza amministrativa - ha investito l’Adunanza Plenaria del compito di chiarire se:
1) sia o meno obbligatoria, ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e delle norme connesse, l’indicazione già in sede di presentazione dell’offerta del nominativo del subappaltatore, qualora il concorrente sia privo dei necessari requisiti di qualificazione per talune categorie scorporabili ed abbia espresso l’intento di subappaltare tali prestazioni;
2) se, ammessa la risposta affermativa al quesito che precede, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al pronunciamento della plenaria, sia possibile ovviare all’eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a integrare la dichiarazione carente.
Secondo i giudici etnei, nelle more del risolutivo intervento della Plenaria, stante che la stessa esistenza di un obbligo legale di tal genere non è unanimemente condivisa dalla giurisprudenza, la stazione appaltante non può pronunciare l’esclusione dalla gara, in ragione della violazione di un obbligo dichiarativo quanto meno dubbio. Al contrario, l’omissione in esame avrebbe dovuto essere colmata richiedendo una integrazione documentale, attraverso l’istituto del cd. soccorso istruttorio, in ossequio al recente trend legislativo che ne ha allargato lo spettro d’azione, quale risulta dagli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice dei contratti pubblici, introdotti col D.L. 90/2014.
La soluzione in concreto sposata si pone anche in linea col principio di diritto comunitario, che preclude l’esclusione del concorrente da una procedura selettiva per la violazione di una regola non connotata da chiarezza, precisione e univocità al momento in cui sono stati posti in essere i relativi adempimenti. |