TAR Calabria:provvedimento di aggiudicazione inefficace


La declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione definitiva di una gara d'appalto dei prescritti requisiti non imponga all'Amministrazione di adottare un atto di secondo grado per rimuovere gli effetti della pronunciata aggiudicazione, in quanto l'esito negativo del sub-procedimento di verifica dei requisiti impedisce l'avversarsi della condizione legale di efficacia dell'aggiudicazione, che resta pertanto improduttiva di effetti ed impedisce alla Stazione appaltante la stipula del contratto o la prosecuzione del rapporto ove già intrapresa in via anticipata, tenendo presente che l'impresa cui è stata comunicata l'aggiudicazione è edotta dell'esistenza e doverosità di siffatto sub-procedimento di verifica dei requisiti, trattandosi di una condizione di efficacia dell'aggiudicazione prevista dalla legge, e di un controllo finalizzato a garantire il rispetto nella procedura di prioritarie ragioni di ordine pubblico.

 

Lo afferma il TAR Calabria Reggio Calabria con sentenza del 18 agosto 2015 n. 841 conformandosi ad un precedente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 21 novembre 2013 n. 5257).