La omessa ottemperanza all’obbligo di indicazione nominativa del subappaltatore non può dar luogo alla immediata esclusione dell’impresa partecipante, ma comporta la necessaria attivazione del cd. “soccorso istruttorio” (disciplinato dall’art. 38 co. 2 bis D.Lgs. 163/2006, applicazione specifica del principio del “giusto procedimento” ex art. 97 Cost.), spiegando tale principio interlocutorio generale forza espansiva anche in relazione all’ipotesi di “mancanza assoluta delle dichiarazioni” concernenti elementi essenziali – tali essendo i requisiti di qualificazione alla cui verifica è preordinato l’obbligo di conio giurisprudenziale della indicazione nominativa del subappaltatore – e particolare rilievo nel caso specifico, alla luce della sussistenza in materia di “regole non connotate da chiarezza, precisione e univocità” (TAR Calabria sez. I 25 luglio 2015 n. 1262 che richiama TAR Palermo, sez. I, 29 aprile 2015 n. 1040; C.G.A., ord. 15 dicembre 2014 n. 618). |