TAR Calabria: subappalto “necessario” e soccorso istruttorio


La omessa ottemperanza all’obbligo di indicazione nominativa del subappaltatore non può dar luogo alla immediata esclusione dell’impresa partecipante, ma comporta la necessaria attivazione del cd. “soccorso istruttorio” (disciplinato dall’art. 38 co. 2 bis D.Lgs. 163/2006, applicazione specifica del principio del “giusto procedimento” ex art. 97 Cost.), spiegando tale principio interlocutorio generale forza espansiva anche in relazione all’ipotesi di “mancanza assoluta delle dichiarazioni” concernenti elementi essenziali – tali essendo i requisiti di qualificazione alla cui verifica è preordinato l’obbligo di conio giurisprudenziale della indicazione nominativa del subappaltatore – e particolare rilievo nel caso specifico, alla luce della sussistenza in materia di “regole non connotate da chiarezza, precisione e univocità” (TAR Calabria sez. I 25 luglio 2015 n. 1262 che richiama TAR Palermo, sez. I, 29 aprile 2015 n. 1040; C.G.A., ord. 15 dicembre 2014 n. 618).