Le indicazioni economiche precluse in sede di offerta tecnica sono solo quelle che anticipano il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, ne consentono la ricostruzione.
Il principio di segretezza dell’offerta economica non può, quindi, dirsi violato nel caso in cui gli importi economici contenuti nell’offerta tecnica non abbiano la capacità o la funzione di svelare l’entità del prezzo richiesto, ma siano utilizzati solo al fine di evidenziare la bontà dell’offerta tecnica e delle sue conseguenze applicative anche dal punto di vista dei risparmi di spesa.
Lo afferma il Consiglio di Stato con sentenza della Sez. VI in data 2 luglio 2015, n. 3295 |