La disposizione di cui all’art. 57, c.5. lett. a) del Codice prevede la possibilità per le stazioni appaltanti – «dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre» -di ricorrere alla procedura ivi contemplata per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera.
Come chiarito dall’Autorità (deliberazione n. 26/2011), ai fini del ricorso alla procedura de qua, possono ritenersi complementari quelle opere che da un punto di vista tecnico - esecutivo rappresentano una integrazione dell’opera principale, sì da giustificare l’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore.
Lo afferma l’ANAC nel Parere 22 luglio 2015 n. AG 53/15/AP, evidenziando che era stato già ulteriormente chiarito (parere AG 19-10 del 29 aprile 2010) che costituiscono interventi aggiuntivi c.d. suppletivi, da ascrivere nella categoria dei lavori contrattuali, quelli che, pur comportando modifiche al progetto, rientrano comunque nel piano dell’opera (es. variazioni di tracciato, di dimensione, forma, qualità dei lavori), a differenza di quelli extracontrattuali, i quali pur necessari per la completa esecuzione dell’opera in sé considerata, restano estranei al piano della stessa e consistono in lavori aventi una propria individualità distinta da quella dell’opera originaria e che integrano un’opera a sé stante (es. strada di collegamento).
Le caratteristiche descritte dall’art. 57 del Codice portano a concludere che i lavori complementari ivi contemplati, quanto a natura e funzione, si identificano con i lavori suppletivi contrattuali nel senso esplicato, con ciò legittimando solo per essi il ricorso alla procedura negoziata ivi contemplata.
Opposte conclusioni – prosegue il parere - infatti, contrasterebbero apertamente con il contenuto della richiamata disposizione.
Quanto sopra trova conforto nell’orientamento giurisprudenziale (richiamato dall’Autorità nel predetto parere) a tenore del quale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso alla procedura negoziata per l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, possono ritenersi complementari soltanto le opere che da un punto di vista tecnico costruttivo rappresentano un'integrazione delle opere principali, saldandosi inscindibilmente con esse, sì da giustificare l’affidamento ad un unico appaltatore (C.G.A. Sicilia 03/02/2000, ancorché con riferimento alla trattativa privata nel previgente assetto normativo)”. |