Consiglio di Stato: procedura negoziata ed esecutore determinato


Si segnala un’interessante pronuncia del Consiglio di Stato in materia di affidamento al c.d. “esecutore determinato” (Sez. III, 10 luglio 2015, n. 3488). Secondo i giudici di legittimità, le ipotesi contemplate dall’articolo 57 del Codice, concernenti il ricorso al sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, rappresentano un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la loro ammissibilità devono essere accertate con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva (cfr., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 20 luglio 2014 n. 3997).

 

Prosegue la pronuncia in commento, rilevando che «la "unicità" dello "operatore economico determinato", id est del prodotto o del servizio, chiesta dalla norma in parola (n.d.r., art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163 del 2006), non esprime un concetto astratto, essendo un rispettivo esempio ben difficilmente rinvenibile in rerum natura, bensì ne è ragionevole l'interpretazione secondo cui va considerato "unico" il prodotto che, anche in relazione al fattore temporale, "in quel momento, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti", pena altrimenti una lettura della norma stessa trasmodante in una interpretatio abrogans della medesima, non conforme al canone pur restrittivo individuato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria» (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2011 n. 642).