Consiglio di Stato: l’estinzione del reato


Il Consiglio di Stato (sez. V 18 giugno 2015 n. 3105) torna sulla questione dell’estinzione del reato ai fini del requisito ex articolo 38.

 

Si legge nella pronuncia che, in conformità all’articolo 38, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 163 del 2006, sono escluse dalla relativa dichiarazione le condanne per reati dichiarati estinti dopo la condanna stessa (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4528), purché l’estinzione sia stata formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale intervenuta prima del termine di partecipazione alla gara.

 

Nella conclamata ricorrenza del fenomeno dell'estinzione del reato, l'obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali per reati gravi non ricomprende quindi le condanne per reati estinti, non già per il fatto che i fenomeni estintivi siano ex se sintomatici della non gravità dei reati, quanto piuttosto in ragione dell'effetto privativo che il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4392).