Seppur è vero che la garanzia di una sicura provenienza dell’offerta riposa in modo imprescindibile sulla sottoscrizione del documento contenente tale manifestazione di volontà, poiché con essa l’impresa partecipante «fa propria la dichiarazione contenuta nel documento», vincolandosi alla stessa ed assumendo le conseguenti responsabilità (Sez. V, 9 marzo 2015, n. 1195, 25 gennaio 2011 n. 528, 7 novembre 2008 n. 5547), è del pari indiscutibile che la mancanza della sottoscrizione inficia irrimediabilmente la validità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta, legittimando l’esclusione dalla gara anche in assenza di un’espressa previsione in tal senso nella lex specialis (in questo senso, da ultimo, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1425).
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha altresì puntualizzato che, per sottoscrizione, deve intendersi «la firma in calce, e che questa nemmeno può essere sostituita dalla sottoscrizione solo parziale delle pagine precedenti quella conclusiva della dichiarazione stessa»; conseguentemente, non si può predicare un’equipollenza tra la firma di un documento in calce e quella apposta solo in apertura di esso (“in testa”), o tanto meno sul mero frontespizio di un testo di più pagine, dal momento che è soltanto con la firma in calce che si esprime «il senso della consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto» (Sez. V, 20 aprile 2012 n. 2317). (..)
E nella descritta prospettiva, questa Sezione ha di recente ammesso che la sottoscrizione possa essere apposta mediante la sola sigla, unitamente al timbro dell’impresa e alle generalità del legale rappresentante (Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063, § 28.1). Pertanto, nella medesima linea, si devono ritenere congruenti rispetto a tale interesse sostanziale, positivizzato attraverso il principio di tassatività delle cause di esclusione, le modalità con le quali l’odierna appellante ha confezionato la propria offerta economica. (..)
Quand’anche la comminatoria espulsiva in discussione possa riferirsi a questa ipotesi, la stessa sarebbe nuovamente nulla per contrasto con il citato art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, dal momento che la relazione economica dell’offerta non contiene una manifestazione di volontà negoziale, ma costituisce un documento illustrativo di quest’ultima.
Per contro, come statuito da questa Sezione, la carenza essenziale del contenuto o delle modalità di presentazione che giustifica l’esclusione deve necessariamente riferirsi «all’offerta, incidendo oggettivamente sulle componenti del suo contenuto, ovvero sulle produzioni documentali a suo corredo dirette a definire il contenuto delle garanzie e l’impegno dell’aggiudicatario, in rispondenza ad un interesse sostanziale della stazione appaltante» (sentenza 17 gennaio 2014, n. 193; nello stesso senso, con riguardo all’offerta tecnica, cfr. Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 461). (..)
Pertanto, in applicazione della disposizione del codice dei contratti pubblici più volte citata, deve essere dichiarata la nullità della contraria disposizione di lex specialis che impone la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell’offerta e la conseguente illegittimità dell’esclusione della gara disposta in virtù della stessa.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. V 15 giugno 2015 n. 2954), riformando la pronuncia del Tar Campania-Napoli, Sez. VII, n. 6537 del 2014 |