TAR Toscana: va esclusa l’offerta che non indica gli oneri pere la sicurezza


Ecco una prima pronuncia di merito che, nella scia delle recenti indicazioni rese dall’Adunanza Plenaria, conferma la necessità che, in sede di offerta per le gare di appalto di lavori, vanno specificati i costi interni per la sicurezza. Si tratta della sentenza della sezione I del TAR Toscana 4 maggio 2015 n. 700, la quale ripercorre l’iter argomentativo dell’Adunanza Plenaria.

 

Si legge nella pronuncia che l’art. 86 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 così dispone (primo periodo): "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".

 

La formulazione della norma è identica a quella dell’art. 26 comma 6 (primo periodo) del D.Lgs. n. 81/2008, che detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro circa gli "obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione". L’art. 87 del Codice dei contratti pubblici dispone poi al comma 4 (ultima parte), in tema di criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, che "Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".

 

A sua volta il già citato art. 32 comma 4 lett. o) del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che rientrano tra le "spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore"... "le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice". L'appalto di cui si discute ha natura, come chiarito nel bando di gara, di "appalto misto…, con prevalenza sotto l'aspetto qualitativo della parte lavori e sotto l'aspetto quantitativo della parte servizi". Il disciplinare di gara prevedeva la presentazione di tre buste, la seconda contenente l'offerta economica, in relazione alla quale era prescritto: "L'offerta dovrà altresì contenere l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) ex art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/06, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto". Nella citata sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara".

 

A tale conclusione si è pervenuti sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento; conseguentemente l'Adunanza plenaria ha anche affermato "che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di < > idoneo a determinare < > per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale".