Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, ultima parte (come introdotta dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014), “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”; ne deriva che, pur riammettendo in gara l’offerta della concorrente in precedenza esclusa, la stazione appaltante non può ricalcolare la soglia di anomalia delle offerte, dovendo comunque mantenersi, per espressa previsione di legge, l’aggiudicazione già disposta.
E’ la posizione espressa dal TAR Piemonte con sentenza della sezione II in data 16 aprile 2015 n. 617. |