TAR Lombardia: accordi fra imprese, spetta alla stazione appaltante provarne l’esistenza


Per “accordo” tra partecipanti ad una stessa gara possano essere individuate due diverse fattispecie, una afferente ad un’intesa volta alla comune, materiale predisposizione dei plichi, l’altra connessa più direttamente ad una modalità fraudolenta volta ad assicurare ad una delle due partecipanti il conseguimento dell’appalto (TAR Lombardia Milano sez. I 27 marzo 2015 n. 845) In entrambi i casi, la stazione appaltante è onerata di fornire la prova, tramite rilievi formali e deduzioni logiche gravi e concordanti, dell’avvenuto accordo.