TAR Lombardia: niente esclusione se manca il costo del personale


Il TAR Lombardia (sez. IV 23 aprile 2015 n. 1021) interviene sulla questione concernente la sussistenza o meno, in capo ai concorrenti, dell’obbligo di indicare in sede di offerta le spese relative al costo del personale, scorporate dall’importo complessivo perché non soggette a ribasso.

 

Secondo i giudici meneghini, l'art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/06 va inteso come circoscritto all'ambito di verifica di congruità delle offerte (TAR Lazio, Roma, I ter, 26.9.2014, n. 10028), all'interno del quale non sarebbero comunque ammesse aprioristiche esclusioni delle offerte concretanti uno scostamento dai costi di manodopera predeterminati nel bando, stanti le norme comunitarie (TAR Toscana, sez. I, 30 ottobre 2014, n. 1713).