Si segnala un’interessante pronuncia del TAR Calabria - Catanzaro (sez. I 23 aprile 2015 n. 768) in ordine alle conseguenze derivanti da una mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario.
Il caso era quello di un’impresa che, dopo essere risultata aggiudicataria definitiva di una gara, significava la propria impossibilità a sottoscrivere il contratto di appalto per indisponibilità finanziaria.
La stazione appaltante disponeva quindi la revoca dell’aggiudicazione, applicando anche le sanzioni per il grave inadempimento.
Ebbene, secondo il TAR Calabria, a differenza dell'incameramento della cauzione provvisoria, la segnalazione all’autorità vigilanza e le ulteriori sanzioni richiedono un’espressa previsione di legge trattandosi di disposizione di carattere afflittivo nei confronti di un determinato soggetto.
Nel caso in cui non risultano applicabili gli artt. 134 ss. d.lgs. 163/2006, che richiedono la conclusione del contratto, così come non appare applicabile il disposto dell’art. 48 del d.lgs. 163/2006, che disciplina inadempimenti e comportamenti del concorrente differenti da quelli oggetto del giudizio, i ridetti provvedimenti vanno pertanto annullati. |