Consiglio di Stato: nessun obbligo dichiarativo per il giovane progettista


La responsabilizzazione del giovane progettista è funzionale all’incremento delle sue competenze pratico-applicative e curriculari: non risulta sufficiente il ruolo che egli ricopre all’interno del R.T.P. per far insorgere l’obbligo di cui all’art. 38 d.lgs. n.163 del 2006.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. IV 23 aprile.2 015 n. 2048), il quale rileva come sia concordemente riconosciuto che la ragione per cui è posto l’obbligo dichiarativo ex. art. 38 risiede nella necessità di verificare la complessiva affidabilità dell’operatore economico con cui la stazione appaltante stipulerà il contratto oggetto della procedura ad evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007 n. 523; id. sez. V, 15 gennaio 2008 n. 36): la disposizione si rivolge, dunque, ad esclusivo interesse della stazione appaltante ed, in ultima analisi, dell’interesse pubblico.

 

E’ quindi agevole notare il differente piano su cui si collocano le due disposizioni contenute, da un lato, nell’art. 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010 e, dall’altro lato, nell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la prima, è rivolta all’incremento delle competenze professionali dei giovani abilitati alla professione, la seconda, invece, è destinata a tutelare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e della collettività.

 

Nel deriva che la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilità professionali: egli, nonostante ciò, non può essere equiparato all’operatore economico che sottoscriverà l’appalto e, dunque, non dovrà fornire le medesime garanzie morali richieste a quest’ultimo. Infatti, pur assumendo la qualifica di “giovane progettista”, risulta pur sempre un dipendente della mandataria del R.T.P. e non può, soltanto per questo motivo, essere obbligato a garantire la stazione appaltante circa le sue qualità morali: diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare la necessità di sottoscrizione della dichiarazione ex art. 38, da parte di ogni singolo dipendente dei vari soggetti facenti parte del R.T.P. con gravi ripercussioni sia in termini di speditezza dell’azione della stazione appaltante, sia di illegittima applicazione analogica di cause di esclusione dalla gara.