La sezione V del Consiglio di Stato. con la già menzionata sentenza 27 aprile 2015 n. 2063, ha affrontato anche la questione della partecipazione maggioritaria della capogruppo in un’ATI di tipo verticale.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, ai sensi dell’ art. 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010, il rispetto della quota minima di possesso dei requisiti del 40% da parte della mandataria è imposto unicamente in relazione alla ipotesi di raggruppamento orizzontale: infatti, posto che i componenti dell’A.T.I. eseguono tutti la medesima prestazione, giustamente il legislatore ha inteso salvaguardare la stazione appaltante, assicurando che ciascun associato partecipi effettivamente alla esecuzione della commessa e che la mandataria mantenga il ruolo principale; viceversa nel raggruppamento verticale, le esigenze che giustificano i suindicati precetti sono soddisfatte dalla distinzione delle opere da eseguire, siano essi lavori o servizi, tra categoria prevalente o principale e categoria scorporabile o secondaria.
Nel caso di A.T.I. miste, il limite del 40%, che nella buona sostanza, vuol dire, comunque partecipazione maggioritaria della mandataria, va verificato non con riguardo all’intero appalto ma rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione principale al quale la mandataria partecipa |