Consiglio di Stato: l’impugnativa dei provvedimenti della “quarta fase” della gara …


Il provvedimento emanato dopo l’aggiudicazione definitiva  e dopo la successiva verifica ex art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 «dei requisiti di capacità tecnica ed economica, attestati con autocertificazione in sede di partecipazione alla gara», nonché di quelli di ordine generale, quest’ultima effettuata mediante l’acquisizione della documentazione analiticamente evidenziata nel provvedimento impugnato, non consiste in un atto meramente confermativo dell’aggiudicazione, ma si sostanzia in un’autonoma manifestazione del potere di controllo dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell’impresa aggiudicataria, spettante alla stazione appaltante  in base alla normativa primaria (art. 11, comma 8, d.lgs. n. 163/2006).

 

Si tratta più precisamente di una nuova determinazione amministrativa emessa nell’ambito della c.d. “quarta fase” della procedura di affidamento di contratti pubblici (come definita dalla VI Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 14 luglio 2014, n. 3663, al § 2 della parte in “diritto”), ulteriore rispetto alle tre individuate dall’Adunanza plenaria nella sentenza 25 febbraio 2014, n. 9, vale a dire quella successiva all’aggiudicazione dell’appalto e deputata al controllo sul possesso dei requisiti da parte del contraente scelto all’esito della gara (negli stessi termini la stessa VI Sezione nella recente sentenza 19 marzo 2015, n. 1419).

 

Conseguentemente, lo stesso provvedimento è idoneo a trasferire l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato a quello sopravvenuto (sulla distinzione tra atto meramente confermativo e conferma propria, ex multis: Sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 758; Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6014).