Ai sensi dell'art. 81, comma 3, del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Ciò richiede alla stazione appaltante un giudizio di convenienza sul futuro contratto, che consegue, tra l'altro, ad apprezzamenti sull'inopportunità economica del rapporto negoziale per specifiche ed obiettive ragioni di interesse pubblico ed anche alla luce, se del caso, di una generale riconsiderazione dell'appalto, nell’esercizio ampi di poteri in funzione di controllo, non condizionati, quindi, dalle valutazioni tecniche del seggio di gara.
E’ la posizione espressa dalla III sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 20 aprile 2015 n. 1994 (richiamando il precedente della medesima sezione 4 settembre 2013 n. 4433), secondo cui siffatto giudizio implica, peraltro, una specifica e penetrante motivazione, corredata dall’esplicitazione precisa e circostanziata degli elementi di inidoneità dell'offerta che giustificano la mancata aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 11 giugno 2013 n. 3215). |