L’art. 51 c.d.c.p. espressamente ricomprende all’interno del suo ambito operativo tutte le ipotesi di modificazione soggettiva che possono configurarsi nella fase pubblicistica degli appalti, disciplinando le vicende afferenti al singolo candidato ovvero al concorrente singolo o associato o consorziato sia con riferimento alla procedura di gara sia nella fase successiva dell’aggiudicazione o della stipula del contratto.
La norma richiamata chiarisce che il legislatore, nel risolvere il bilanciamento tra “favor partecipationis” ed esigenza di certezza della qualificazione dei candidati, ha dato la prevalenza a tale ultima esigenza, disponendo che nel caso di modifica soggettiva del concorrente la stazione appaltante deve accertare il possesso di tutti i requisiti in base ai criteri selettivi utilizzati nel bando ed in ragione della natura del rapporto sottostante la modifica soggettiva.
Poiché l’azienda è funzionalmente preordinata all’esercizio dell’attività di impresa, i requisiti devono essere posseduti in capo al soggetto giuridico (imprenditore) titolare dell’azienda.
Con la conseguenza che il requisito economico-finanziario può essere correttamente riferito all’impresa soltanto in costanza del rapporto di affitto di azienda (Consiglio di Stato sez. V 20 aprile 2015 n. 2006). |