Consiglio di Stato: la commissione per gli accordi bonari non lavora … gratis


L’art. 240 del Codice dei Contratti, al comma 10, disciplinando l’attività della commissione per gli accordi bonari, dispone che “Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi …ecc.….”

 

Si tratta di un principio che, in quanto di carattere generale, può trovare applicazione (in ossequio all’art. 12, comma 2, delle preleggi) solo allorché la fonte legislativa sia lacunosa, in maniera tale che dalla stessa non possa trarsi alcuna indicazione ai fini della controversia e, pertanto, non può valere allorché, al contrario, la norma di legge sia sufficientemente esplicita, come osservato, nel prevedere il compenso (Consiglio di Stato sez. V 23 febbraio 2015 n. 859)