Consiglio di Stato: … ma c’è chi la pensa diversamente


Il decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 e il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in l. n. 98 del 2013,  hanno sostanzialmente modificato l’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, laddove stabilisce che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

 

L’art. 31, comma 8, del medesimo d.l. stabilisce, infatti, che gli enti preposti al rilascio del DURC “invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.

 

Deve quindi ritenersi che, nella vigenza di detto d.l., il requisito deve sussistere al momento di scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall’ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva. In assenza della assegnazione di tale termine, il DURC negativo di cui trattasi e' irrimediabilmente viziato ed e', quindi, inidoneo a comportare la esclusione della impresa cui è relativo, in quanto la violazione non può ritenersi definitivamente accertata (Consiglio di Stato sez. V 16 febbraio 2015 n. 781)