Consiglio di Stato: no all’avvalimento per ottenere punteggio


L’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente l'acquisizione dei requisiti di partecipazione, fruendo dei requisiti di altra società, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire un punteggio più alto in sede di gara (in tal senso: Cons. Stato, V, 8 novembre 2012, n. 5692; id., VI, 18 settembre 2009, n. 5626). La ratio stessa dell’istituto dell’avvalimento è diretta a consentire alle imprese di ampliare la possibilità di partecipazione agli appalti pubblici, utilizzando i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di altra impresa, al fine di concorrere a gare che sarebbero altrimenti loro precluse.

 

Ma se questa è la ratio di fondo dell’istituto, non si rinvengono ragioni sistematiche per ampliarne la portata sino a trasformarla in strumento volto semplicemente a migliorare la collocazione in graduatoria dell’impresa “avvalente” nell’ambito di gare alle quali essa potrebbe comunque partecipare in base ai suoi propri requisiti. Lo afferma la sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza 19 marzo 2015 n. 1422.