Con riferimento alla causa di esclusione prevista dalla lett. f) dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che, pur essendo indiscutibile che “il sistema normativo non presuppone il necessario accertamento in sede giurisdizionale del comportamento di grave negligenza o malafede tenuto dall’aspirante partecipante, deve però reputarsi indeclinabile la valutazione che la stessa amministrazione abbia fatto, in sede per l’appunto amministrativa, del comportamento tenuto in altri e precedenti rapporti contrattuali dal soggetto che chiede di partecipare alla nuova procedura selettiva”.
Donde la necessità che in sede amministrativa siano state già definitivamente accertate le condotte integranti la “grave negligenza o malafede” del contraente.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. V 23 marzo 2015 n. 1567) richiamando le precedenti pronunce della medesima sezione nn. 1716 del 14 aprile 2008, 296 del 27 gennaio 2010 e 1154 del 28 febbraio 2012. |